Gentili Colleghi,
Questo Ordine è stato impegnato, a partire dall'anno 2023, nel rappresentare al decisore politico regionale le criticità generate dall'applicazione della L.R. 3 agosto 2022, n. 15, e in particolare quelle derivanti dal contributo di solidarietà posto a carico del medico veterinario all'atto dell'identificazione e registrazione anagrafica di un nuovo soggetto canino. Nonostante un primo interessamento da parte dell'Assemblea Regionale Siciliana, l'iter di modifica della norma aveva subito un significativo rallentamento, determinando una prolungata situazione di stallo e di incertezza amministrativa, con ricadute concrete sull'operatività dei colleghi e sull'efficienza delle procedure di anagrafe canina. Con Legge Regionale 28 maggio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) n. 25 del 5 giugno 2026, si è finalmente posto rimedio a tale situazione, che aveva generato un notevole disagio tra i professionisti e un sensibile rallentamento nelle procedure di identificazione e registrazione dei nuovi soggetti in banca dati. L'art. 11 della citata Legge, recante «Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 in materia di tutela degli animali e prevenzione del randagismo», dispone, tra l'altro: — l'abrogazione del comma 3 dell'art. 10, che prevedeva il pagamento di € 10,00 a carico del medico veterinario applicatore del microchip, a titolo di contributo di solidarietà; — l'abrogazione dell'intero comma 11, che istituiva la banca dati regionale del DNA animale. Come già più volte evidenziato nella corrispondenza istituzionale intercorsa, il contributo di solidarietà costituiva una misura di dubbia tenuta costituzionale, in quanto introduceva un onere economico aggiuntivo e separato rispetto all'esercizio di una prestazione professionale di natura sanitaria, risultando peraltro in palese antitesi con le strategie di incentivazione all'implementazione dell'anagrafe canina. La banca dati del DNA, d'altra parte, non trovava adeguato supporto nella letteratura scientifica di riferimento tale da comprovarne la fattibilità e l'efficacia nel contesto, anche dimensionale, del territorio regionale. Si rammenta, per completezza, che la norma abrogatrice è priva di efficacia retroattiva: non è pertanto previsto alcuno storno o rimborso, da parte dell'Amministrazione regionale, delle somme già versate a titolo di contributo di solidarietà nel periodo di vigenza della disposizione abrogata. Parimenti non risulta essere stato abrogato il comma 1 dell’art. 10 che prevede, invece, il pagamento del contributo di solidarietà da parte del proprietario o detentore dell’animale. In allegato si trasmette copia del numero della GURS sopra indicato, per ogni più approfondita consultazione e si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
da Redazione
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